Non vogliono sostituirmi l'iPhone 5!

Non vogliono sostituirmi l’iPhone 5!

io comunque continuo a non capire quale legge obbliga il negoziante a sostituirlo

questa, l’ho scaricata dal sito apple ma c’è anche sul sito del rivenditore di cui non posso fare il nominativo ovviamente.
qui si parla di garanzia legale non ordinaria di cui sarebbe a carico il primo anno di apple care

Non vogliono sostituirmi l’iPhone 5!

continuo a non capire dove stia l’obbligo alla sostituzione sempre e comunque, puoi evidenziare dove sta scritto?

Articolo 130
Diritti del consumatore

  1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
    conformità esistente al momento della consegna del bene.

  2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della
    conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6,
    ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente
    ai commi 7, 8 e 9.

  3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,
    senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettiva- mente impossibile
    o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

Chiaro? Non credo ci sia niente da obiettare, segnalerò anche il negozio all’antitrust.

ho parlato con un legale (amico di famiglia) e conferma tutto questo.

Non vogliono sostituirmi l’iPhone 5!

a me in effetti sembra tutto chiaro.

Tu hai chiesto un rimedio, cioè la sostituzione con un nuovo, che è oggettivamente “eccessivamente oneroso” per il negozio rispetto alla riparazione(che nel caso di Apple corrisponde a sostituzione con ricondizionato)

Anni fa(molti anni fa), ho acquistato un masterizzatore e dopo qualche mese si è guastato, i prezzi nel frattempo erano crollati, si parlava di qualche decina di euro, e in quel caso la sostituzione con un nuovo(anche più recente come modello) era sicuramente più conveniente rispetto ad una riparazione, in quel caso quindi mi fu sostituito…nel tuo caso non è così, quindi il negozio rispetta la legge che tu stesso hai citato se anziché sostituirlo te lo ripara, perché la prima soluzione, quella richiesta da te, gli costerebbe troppo rispetto alla riparazione.

Certo, diciamo la stessa cosa bene o male e visto che la sostituzione è troppo onerosa e non accettano di cambiarlo posso anche rescindere il contratto

Articolo 131
Diritto di regresso

  1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un
    difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un
    precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro
    intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del
    soggetto o deisoggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

  2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire,
    entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei
    soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Voglio soltanto chiarire che è una questione di principio e di diritti…l’avessi usato qualche settimana e la fotocamera disgraziatamente si fosse rotta l’avrei mandato in assistenza ma ripeto il dispositivo aveva già un difetto di conformità nella scatola chiusa

p.s. ti racconto questa storiella riguardo questo rivenditore di paese

Qualche mese fà un mio amico acquista uno smartphone nuovo inscatolato (non apple) da questo rivenditore, una volta tornato a casa lo accende e guardando tra i file del dispositivo vi erano delle foto di un’altra persona sempre del nostro stesso paese
c’è una gestione opaca riguardo questo negozio, e ti dico pure che quando ho preso questo iPhone “maledetto” una volta acceso non c’era la schermata “collegare ad iTunes” classica che si vede quando compri un dispositivo nuovo (cosa che c’era quando comprai il mio iPad dallo store della apple online)

Grazie ancora ragazzi
vi terrò aggiornati

Non vogliono sostituirmi l’iPhone 5!

boh…sarò ottuso io, ma continuo a non capire dove sia indicato il tuo diritto di recedere il contratto, in questo caso l’acquisto dell’iPhone.

io presi il primo iphone 5 nero verso dicembre, 10 giorni dopo mi sono stancato e con tanto di garanzia sono andato all’apple store e me lo hanno dato bianco ancora inballato.
con questo voglio dire che il diritto di recesso vale anche nei negozi fisici, e non vale solo perchè è una politica della apple, ma anche altre catene non fanno storie, e lo dico per esperienza personale

Non vogliono sostituirmi l’iPhone 5!

no, non è così, la legge non prevede il diritto di recesso nei negozi fisici, ma è ovvio che ogni negozio può prevedere regole migliorative rispetto agli obblighi di legge, Apple ad esempio per gli acquisti in Apple Store, entro 14 giorni permette anche la restituzione dell’iPhone e il rimborso completo dei soldi

E’ come dice swarro, aggiungo che al momento l’unica catena di grandi magazzini che adotta una politica simile (sostituzione o restituzione del denaro) è la catena di ipermercati Auchan con restituzione del prodotto intergro con scatola assolutamente perfetta, accessori, ecc… e scontrino fiscale.

in caso di mancato o cattivo funzionamento di prodotti coperti da garanzia commerciale (la cui durata deve sempre essere specificata), vale a dire esclusivamente beni materiali mobili, il venditore è tenuto a sostituire o riparare il prodotto purché il consumatore denunci il difetto entro 30 giorni dalla sua scoperta (art. 1512 C.C.)

Non vogliono sostituirmi l’iPhone 5!

e quindi?

Articolo 131
Diritto di regresso

  1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un
    difetto di conformità

ho il diritto di rescindere il contratto perchè il “mio” iPhone era viziato da
difetto
di
conformità

forse parliamo 2 lingue diverse o forse swarro gestisce un negozio di elettrodomestici :smiley:

In questo caso io faccio appello alla “garanzia legale” che è diversa da quella commerciale
GARANZIA DEL VENDITORE - GUIDA PER IL CONSUMATORE

che tutela il consumatore dai difetti di conformità del bene acquistato e sostiene che l’unico responsabile sia il venditore finale

speriamo bene guarda…

al prossimo up di qualunque utente questo topic VERRA’ CHIUSO

Sopratutto in riferimento al fatto che A TE SERLEMOJO è gia stato detto una volta… a quanto pare ti punti solo sulle “regole” che ti interessano

non ho negozi di elettrodomestici, ma probabilmente non conoscendo per niente le leggi che regolano queste cose, cerco solo di leggere e capire, e ancora una volta non capisco dove stia scritto che tu, consumatore, abbia questo diritto.

L’articolo 131 che hai riportato parla del diritto di “regresso” del venditore finale, non del diritto di rescindere il contratto del consumatore finale
In pratica regola il rapporto tra il negozio in cui hai acquistato l’iPhone e il costruttore Apple, nel caso in cui ci sia un difetto di conformità.

Questo articolo non parla nemmeno del consumatore finale, ecco perchè non riesco a capire perchè continui a citare questi articoli, non hanno niente a che fare con un eventuale tuo diritto, che per quello che so io, non esiste.

scusa sono nuovo riguardo ai “forum” ho solo risposto a swarro e a Dasol… relax :wink:

@swarro, ovviamente era una battuta
io fino a la scorsa settimana non sapevo neanche cosa fosse un difetto di conformità, il mio avvocato dice che ci sono gli estremi…aspettiamo e vi saprò dire se effettivamente ho questo diritto oppure no!

io sono rilassatissimo… solo che il “non uppare” ti è gia stato comunicato, ma a quanto vedo non è stato compreso.

per rispondere a 2 utenti, esiste il mutiquote. Gradevole opportunità offerta da vBulletin, piattaforma che ospita il nostro forum.

Sirlemojo: a questo punto consultati con il tuo legale, cercare conferme qui mette in discussione diverse opinioni e probabilmente (anzi lo spero proprio) il tuo avvocato, oltre ad essere l’unico soggetto titolato per avviare una eventuale pratica legale, sarà certamente al corrente di tutti i codici vari del cod.civile.

Art.1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso di cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).

Art. 1492 Effetti della garanzia. Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore puo domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che per determinati vizi gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non puo domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475) Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza di vizi.

Art. 1494 Risarcimento del danno. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223) se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1497 Mancanza di qualità. Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purchè il difetto di qualità ecceda i limti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione della decadenza e alla prescrizione stabilita dall’Art. 1495 (att. 172)